STATUTO

"SCHOLA MUNDI – ONLUS"

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita la Libera Assemblea di Volontari "SCHOLA MUNDI - ONLUS" con sede legale in Roma, Via Bartolomeo Avanzini n.98.

L’associazione ha durata indeterminata e utilizzerà in ogni segno distintivo o comunicazione esterna, e nei rapporti con terzi la denominazione di "SCHOLA MUNDI - ONLUS".

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Art. 2 – Scopi

L’Associazione ha lo scopo di sostenere, favorire e promuovere la formazione di comunità scolastiche, proporre e partecipare a progetti educativi che nell’ambito dell’insegnamento formale, informale e non formale educhino alla democrazia, alla convivenza civile e alla pace, in tutti i paesi del mondo.

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Art. 3 - Finalità

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità di solidarietà sociale:

  • promuove lo sviluppo sociale e culturale delle persone, in Italia e all’estero, soprattutto nei paesi in cui si concentrano maggiormente situazioni non rispettose della dignità umana, favorendo la formazione ed il progresso morale e culturale degli individui e aiutando in particolare bambini e giovani bisognosi a sopravvivere e migliorare le loro condizioni di vita, in primis nel proprio contesto sociale;
  • realizza, come risposta concreta all'ingiustizia, alla miseria, ed alla violenza, interventi di solidarietà e sostegno a distanza che favoriscano l'autosviluppo e la difesa della dignità delle persone, evitando dipendenza ed assistenzialismo, contribuendo a risvegliare, nei bambini e giovani aiutati, la fiducia nel prossimo e la propria coscienza e dignità, affinché divengano persone che, a loro volta, possano aiutare il loro popolo;
  • sostiene lo studio, la diffusione e la protezione delle tradizioni, delle arti e della cultura delle etnie e dei paesi coinvolti nelle attività della associazione, insieme alla divulgazione di una corretta informazione sulle loro condizioni sociali e aspettative di vita;
  • contribuisce a creare e diffondere una cultura di solidarietà utile alla convivenza democratica e alla giustizia sociale, a sostenere e promuovere una cultura dell’accoglienza, del dialogo, dell’integrazione e della riconciliazione tra popoli e culture diverse;
  • persegue finalità di promozione della conoscenza, diffusione e sviluppo della cultura musicale, teatrale ed artistica, sportiva, artigianale, enogastronomica e materiale;
  • è disponibile a cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di partenariato, privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

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Art. 4 – Modalità di azione

Per la realizzazione delle finalità, volte esclusivamente alla solidarietà sociale che assisti e rechi benefici a persone svantaggiate per le misere condizioni fisiche, economiche e familiari, l’associazione può:

  • promuovere e sostenere, nei paese in cui l’associazione opera, percorsi educativi di formazione scolastica e professionale per l’avviamento al lavoro che favoriscano l’attivazione di cooperative e associazioni locali volte al miglioramento delle capacità produttive e di lavoro;
  • provvedere, con adozioni scolastiche a distanza, al sostegno di programmi di studio e di formazione al lavoro per i giovani e meno giovani particolarmente bisognosi;
  • progettare o finanziare la realizzazione di laboratori, biblioteche e aule attrezzate indispensabili alle scuole per lo svolgimento dei propri curricoli scolastici e professionali;
  • assicurare ai beneficiari una adeguata e trasparente informazione sull’utilizzo dei fondi;
  • verificare l’affidabilità e l’operato dei referenti locali impegnati a gestire gli interventi di sostegno, anche – ove possibile – attraverso visite in loco di propri volontari;
  • organizzare convegni, seminari e progetti didattici per la divulgazione della cultura dell’integrazione, dello scambio culturale e della solidarietà nella scuola e con le scuole di paesi che ne hanno bisogno;
  • accedere ad ogni contributo pubblico o privato, e stipulare contratti, compresi quelli di adesione ad altre associazioni nonché convenzioni anche con soggetti stranieri;
  • svolgere ogni ulteriore attività finalizzata alla realizzazione degli scopi dell’associazione;
  • essere proprietaria o titolare di altro diritto reale, possedere o detenere, a qualunque titolo, beni mobili o immobili;
  • l'associazione non svolge attività diverse da quelle sopra individuate. Può tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

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Art.5 – Volontari associati

Possono essere Volontari associati, persone fisiche, persone giuridiche o organizzazioni con o senza personalità giuridica che si ispirano al principio della democraticità laica, senza alcuna distinzione di sesso, razza, origine etnica, lingua, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

I Volontari associati sono:

  1. Volontari associati ordinari: le persone fisiche, persone giuridiche o organizzazioni con o senza personalità giuridica ammesse dal Consiglio Direttivo e che versano la quota di associazione stabilita annualmente.
    I Volontari associati ordinari costituiscono l’elettorato attivo e passivo.
  2. Volontari associati benemeriti: le persone fisiche, i rappresentanti delle persone giuridiche e delle organizzazioni con o senza personalità giuridica nominati con parere motivato dal Consiglio Direttivo.
    I Volontari associati benemeriti sono privi di elettorato attivo, ma non passivo.
  3. Volontari associati sostenitori: le persone fisiche che si rendono disponibili ad apportare un contributo utile al raggiungimento degli scopi della associazione con prestazioni volontarie che impegnino le proprie capacità, competenze ed esperienze personali, e le persone fisiche, persone giuridiche o organizzazioni con o senza personalità giuridica che si rendono disponibili ad apportare un contributo di sostegno economico e/o finanziario utile al raggiungimento degli scopi della associazione.
    I Volontari associati sostenitori sono privi di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'associazione si perfeziona tramite:

  • la presentazione di una domanda scritta, motivata, contenente la dichiarazione della piena accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione;
  • l'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, con apposita delibera, trascritta nel libro dei verbali.

La domanda di ammissione del minore d'età è presentata da un genitore o da chi ne fa le veci. L'adesione all'associazione avviene solo a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il rigetto della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, è comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • esclusione, deliberata dall'assemblea ordinaria su comunicazione istruita dal Consiglio Direttivo, per:
    • accertati motivi di incompatibilità con le finalità dell'associazione;
    • ingiustificata e prolungata mancata partecipazione alla vita associativa;
    • mancato versamento della quota associativa;
    • altra grave violazione.

Salvo diversa indicazione, le dimissioni hanno effetto dalla data in cui pervengono all'associazione.

L'esclusione è tempestivamente comunicata per iscritto al socio, assieme alle sue motivazioni.

Il socio escluso può opporre le sue ragioni o regolarizzare la sua posizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. In tal caso, la decisione finale spetta comunque all'Assemblea Ordinaria ed è inappellabile, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria. L'esclusione ha effetto decorso inutilmente il termine per l'opposizione o la regolarizzazione oppure dalla comunicazione al socio della conferma dell'esclusione deliberata.

Sia le dimissioni sia l'esclusione sono annotate nel libro dei soci dal Segretario.

L’Associazione terrà un elenco (anche a schede o informatizzato) degli Associati ordinari e benemeriti.

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Art. 6 – Organi dell’associazione

Gli organi dell'associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei Volontari associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito e presuppongono la qualità di socio. La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza dalla carica.

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Art.7 - Assemblea Generale dei Volontari associati

L’Assemblea generale dei Volontari è aperta al pubblico ed è formata dai Volontari associati ordinari, che come elettorato attivo rappresentano la componente sovrana dell’Assemblea, e dai Volontari associati benemeriti e sostenitori, ovvero tutti coloro che abbiano comunque contribuito al raggiungimento degli scopi istituzionali, operando spontaneamente e gratuitamente, nonché i sostenitori, che abbiano erogato all'associazione un qualunque contributo economico.

L’Assemblea generale dei Volontari, nell’insieme, costituisce l’organo consultivo e propositivo dell’associazione, mentre la componente dei Volontari associati ordinari ha diritto di voto.

L'Assemblea generale dei Volontari è convocata in forma ordinaria non meno di una volta l'anno dal Presidente, mediante avviso, affisso nei locali associativi e mediante comunicazione informatica effettuata sul sito internet ufficiale dell'associazione almeno 15 giorni prima, contenente la data, l'orario ed il luogo di svolgimento nonché l'ordine del giorno. In prima convocazione, essa delibera validamente, ove all'atto della votazione siano presenti o rappresentati tramite delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Mentre in seconda convocazione, la stessa delibera validamente qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Gli stessi quorum rendono valida anche l'assemblea straordinaria.

I Volontari associati benemeriti e sostenitori sono convocati con le stesse modalità degli associati ordinari.

Gli associati ordinari hanno diritto al voto e lo esprimono riguardo alle:

  • iniziative intraprese e, in generale, le attività svolte dall'associazione;
  • delibera sull'esclusione dei soci;
  • approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • elezione dei membri del Consiglio direttivo ed del Presidente, con voto palese;
  • approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo nonché le loro modifiche;
  • delibera su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio direttivo.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

L'Assemblea generale dei Volontari è convocata in forma straordinaria dal Presidente, mediante avviso, affisso nei locali associativi e mediante comunicazione informatica effettuata sul sito internet ufficiale dell'associazione almeno 30 giorni prima, contenente la data, l'orario ed il luogo di svolgimento, nonché l'ordine del giorno.

Nell’Assemblea straordinaria gli associati ordinari si esprimono riguardo alla:

  • approvazione delle modifiche del presente statuto, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
  • delibera dello scioglimento dell'associazione e della devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto;
  • delibera della fusione con altra associazione avente scopi similari o all'incorporazione in essa, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera validamente ove all'atto della votazione sia presente o rappresentato tramite delega almeno un numero di associati ordinari corrispondente al quorum richiesto per la deliberazione da adottare.

Nell'Assemblea generale dei Volontari, ordinaria o straordinaria:

  • il diritto di voto del socio minore di età, viene esercitato da un genitore o da chi ne fa le veci;
  • l'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto ad un altro socio;
  • nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, degli associati aventi diritto al voto non possono essere contrarie alle norme statutarie e regolamentari.

L'Assemblea generale dei Volontari, sia ordinaria sia straordinaria, può essere disciplinata da apposito regolamento.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa degli associati, il cui rapporto associativo e le modalità di associazione vengono uniformemente disciplinate al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo.

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Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, tra i soci stessi.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Volontari associati aventi diritto al voto.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o su richiesta di un minimo di due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo dell’Associazione ed all’ammontare delle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni, occorre, all'atto della votazione, la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti espressi. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Dalle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio direttivo ispira le proprie deliberazioni agli ideali su cui si basa l'associazione ed ha il compito e la responsabilità di determinare le linee di intervento e le strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti programmati. Tali linee costituiscono la base progettuale da presentare all'Assemblea generale dei Volontari associati.

Il Consiglio direttivo predispone inoltre i regolamenti interni dell'associazione nonché le loro modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni e comunque fino al suo rinnovo. Qualora durante il mandato, vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione - se possibile - mediante cooptazione. Il membro subentrato resta in carica fino alla prima Assemblea generale dei Volontari associati, che potrà confermarlo fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha cooptato.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo non possono essere contrarie alle norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta:

  • predisporre e sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnato da una relazione sulle attività svolte;
  • istruire e sottoporre all’Assemblea le richieste di adesione di nuovi Soci;
  • nominare al suo interno il Segretario che coordina i lavori preparatori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e ne redige gli atti;
  • nominare il Tesoriere dell’Associazione, il quale gestisce le attività bancaria ed economiche in genere con la puntuale controfirma del Presidente.

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Art. 9 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli rappresenta l’Associazione in tutte le sedi istituzionali, pubbliche e private.

Il Presidente convoca e presiede i lavori delle Assemblee e del Consiglio direttivo ed ha un mandato di durata coincidente con quella del Consiglio stesso.

Il Presidente potrà compiere tutte le operazioni utili per il funzionamento dell’Associazione e potrà nominare uno o più procuratori, anche non associati, per lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

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Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  • dalle quote associative;
  • da contributi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati;
  • da quote del gettito di tributi ad essa destinate, in base alla normativa fiscale;
  • da erogazioni liberali in denaro o in natura;
  • da donazioni, eredità o legati ricevuti;
  • da proventi di attività direttamente connesse a quelle istituzionali;
  • da ogni altro bene, mobile o immobile, comunque da essa acquisito, compresi i frutti naturali o civili ed i rendimenti prodotti.

L'associazione può sostenere gli oneri relativi ad assicurazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, a favore dei soci e dei volontari non soci impegnati all'estero.

Le spese di gestione ed organizzazione dell'associazione, incluse quelle promozionali, per la locazione di locali utilizzati per le attività associative, per le prestazioni d'opera necessarie al suo funzionamento ed ogni altro onere gestionale organizzativo, sono coperte tramite offerte destinate a far fronte a tali oneri, apposite raccolte fondi, campagne di tesseramento e donazioni liberali.

L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale, nonché fondi, riserve o capitale dell’associazione, non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati anche in forme indirette.

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Art. 11 – Strutture territoriali

L'associazione può ampliare le proprie strutture operative sia in Italia sia all'estero, con la formazione di gruppi di sostenitori e la designazione di referenti territoriali che favoriscano l'operatività della struttura. Ad essi possono essere delegati poteri di rappresentanza dell'associazione. I limiti operativi, funzionali e territoriali dei poteri conferiti ai referenti territoriali sono espressamente indicati nel relativo atto di delega.

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Art. 12 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’assemblea entro trenta giorni dalla data fissata per l’approvazione del bilancio. L’assemblea dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il bilancio, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico ed inviato a tutti i soci.

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Art. 13 - Scioglimento

L'associazione si scioglie per:

  • deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Volontari associati ordinari;
  • le altre cause previste dall'art.27 del codice civile.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria dei Volontari associati ordinari, designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, individuate dai liquidatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

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Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alla normativa legislativa e regolamentare applicabile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da mano fida ed in parte di mio pugno per sette fogli, venticinque intere pagine e parte della ventiseiesima e da me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, essendo le ore diciotto e cinque minuti.

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L'educazione è un diritto fondamentale, così come il diritto a nutrirsi.

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